Lo staff di ARI (Audax Randonneur Italia) all’inizio della stagione 2018 ha esaminato a fondo alcune complesse problematiche di grande interesse riguardanti, in modo particolare, gli adempimenti ed i rischi a cui va incontro un organizzatore di randonnée.
In questo lavoro, del quale riporto una sintesi tratta da una nota ufficiale dell’ARI, è stata di grande aiuto l’avvocato Cinzia Vecchi, che è anche un’ottima randonneur.
Da segnalare inoltre che le novità introdotte dalle convenzioni FCI/EPS – con l’obbligo della Bike Card per ciclisti iscritti con enti non convenzionati con FCI e la presenza di un certo numero di ASD affiliate a EPS che ad oggi non hanno provveduto a stipulare alcun accordo di reciprocità – hanno reso ancor più complicato il quadro delle cautele da attivare per evitare potenziali rischi che sono insiti nella comune prassi adottata da molte ASD.
Gli approfondimenti riguardano:
- Le responsabilità dell’organizzatore circa la verifica dei requisiti di idoneità sanitaria del ciclista.
- Le coperture assicurative necessarie per l’organizzazione di una randonnèe.
Le responsabilità dell’organizzatore che organizza una manifestazione sportiva sono di ordine penale, civile ed amministrativo.
Ne consegue che chi organizza un evento deve prudenzialmente adottare tutte le cautele del caso per evitare che si verifichino eventi dannosi e lesivi a carico dei partecipanti, dei collaboratori e di terzi.
Sul piano della responsabilità civile l’organizzatore deve in primo luogo:
- controllare l’idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione;
- controllare l’adeguatezza, le pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti (es: adeguata illuminazione per le randonnée notturne);
- controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la manifestazione.
1. Le responsabilità dell’organizzatore circa la verifica dei requisiti di idoneità sanitaria del ciclista.
La normativa vigente (DM 18.02.1982 e DM 24.04.2013), pur non essendo chiarissima, pone in capo al presidente/responsabile della società sportiva l’onere di richiedere ai propri iscritti la certificazione medica e l’obbligo di conservazione della medesima.
Pertanto il primo responsabile circa il possesso dei requisiti richiesti per poter praticare l’attività sportiva a livello agonistico, è il presidente/responsabile della società sportiva.
Questi risponde per mancata osservanza degli obblighi circa le certificazioni mediche sul piano amministrativo, civile e penale. Dal punto di vista amministrativo, se omette di richiedere la certificazione medica e di conservarla, è prevista l’applicazione di una sanzione pecunaria, sotto il profilo civilistico risponde a titolo di risarcimento danni in ordine ad eventi lesivi/mortali accorsi al proprio tesserato laddove abbia permesso la pratica sportiva in assenza di idoneo certificato medico; può rispondere anche sotto il profilo penale laddove si dimostri che abbia agito con dolo o colpa grave.
Fuori discussione è pertanto l’obbligo di documentare il possesso di un valido certificato d’idoneità sanitaria, come meglio specificato dal D.M. del 18.02.1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica): “…la presentazione, da parte dell’interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione alle attività agonistiche”.
Per i brevetti randonnée, considerati manifestazioni “non competitive di resistenza e di notevole impegno psicofisico” è pertanto conseguente che sia necessario presentare il certificato medico agonistico o per attività sportiva ad alto impatto cardiovascolare.
Fermo restando le responsabilità del presidente della ASD alla quale il ciclista è iscritto circa il possesso e la validità del certificato medico agonistico, l’orientamento consolidato della giurisprudenza civile e penale pone anche in capo agli organizzatori di eventi sportivi l’obbligo di accertare che tutti i partecipanti siano in possesso della idoneità alla pratica sportiva agonistica ed in tal senso, sia la Cassazione penale che quella civile, si sono pronunciate in modo concorde.
L’accertamento può avvenire in due modi, a seconda di come venga effettuata l’iscrizione all’evento sportivo:
1) se le iscrizioni avvengono individualmente, l’organizzatore dovrà richiedere direttamente all’atleta copia della certificazione medica e controllarne la validità;
2) se le iscrizioni avvengono tramite la società di appartenenza dovrà essere richiesto a questa l’attestazione, o meglio, la trasmissione di copia delle certificazioni mediche.
E’ però prassi comune da parte di molti organizzatori di assolvere a tali obblighi attraverso la visione ed annotazione della tessera sportiva presentata dal ciclista, o tramite acquisizione di una informativa fornita da soggetto terzo (es: il data base federale) o, in qualche caso, attraverso una semplice autocertificazione da parte del ciclista del proprio stato di salute, procedura quest’ultima peraltro in contrasto con l’art. 49 del DPR n° 445 del 28.12.2000.
La giurisprudenza ed in particolare la sentenza della Cassazione del 13 luglio 2011 in tema di responsabilità per gli organizzatori di gare e manifestazioni sportive, consigliano di utilizzare ogni mezzo idoneo per adempiere “all’obbligo di tutelare la salute e l’integrità fisica dei partecipanti alle proprie manifestazioni”.
La descritta prassi corrente contiene, a seconda dei casi, dei margini più o meno elevati di rischio che è bene evitare. Ovviamente la richiesta del tesserino dell’ente e la firma della liberatoria ARI, che di fatto assolve all’obbligo da parte dell’organizzatore di esplicitare il regolamento di gara, sono buona cosa ma non mettono completamente al riparo lo stesso da rischi. Semmai possono essere utili, in sede di giudizio, ad attenuare le responsabilità, o come concorso di colpa in caso di evento lesivo, stante la falsa dichiarazione rilasciata dal partecipante.
La liberatoria ARI, una volta sottoscritta da parte del ciclista, è in ogni caso efficace riguardo ad altri contenuti quali i comportamenti individuali del ciclista (rispetto del codice della strada, equipaggiamento ect) e, solo sotto questo profilo, tutela l’organizzatore dell’evento.
Ciò che esonera completamente l’organizzatore da ogni tipo di responsabilità è pertanto la verifica del regolare possesso del certificato medico agonistico dei partecipanti e la sua conservazione nei cinque anni successivi alla manifestazione.
L’organizzatore pertanto, al fine di assolvere pienamente a quanto previsto dalla legislazione vigente e dormire sonni tranquilli, deve:
a) predisporre il regolamento di gara con il richiamo all’obbligo del possesso del certificato previsto (liberatoria ARI);
b) prendere in carico diretto la verifica del possesso del certificato;
c) procedere alla verifica e validazione (scadenza, soggetto certificatore, correttezza dei dati ecc) del certificato prodotto;
d) conservare i certificati prodotti per la possibile produzione ai soggetti aventi titolo nella richiesta;
e) conservare i certificati prodotti nel rispetto della normativa sul “trattamento dei dati”. Appare evidente come tali incombenze siano difficilmente assolvibili all’interno delle attuali procedure di lavoro degli organizzatori in particolare nei casi ove vi sia un numero rilevante di partecipanti.
2. Le coperture assicurative necessarie per l’organizzazione di una randonnée
Le polizze RC coprono i danni derivanti da comportamento non doloso da parte dell’assicurato (art. 1917 CC). Coloro che possono beneficiare di un danno provocato dal titolare della polizza sono considerati terzi. I terzi assicurati sono spesso diversi a seconda dell’EPS di appartenenza fino ad arrivare a non considerare i ciclisti terzi tra di loro e pertanto non assicurati per la RC. Le varie ASD sono assicurate dagli enti ai quali sono affiliate con polizze di RC aventi coperture di rischi variabili nella tipologia, nei massimali e spesso con alte franchigie. In genere tali polizze si riferiscono a rischi di carattere generale e, nella versione standard, coprono i danni che avvenissero solo il giorno e nel tempo della gara. Non coprono in nessun modo rischi quali il furto delle biciclette o la somministrazione di alimenti avariati. La polizza infortuni assicura, di norma, solo i danni fisici dei titolari di una tessera (atleti, dirigenti ecc.) ma non i collaboratori ed i volontari di una manifestazione che rimanessero vittime di un infortunio a meno che il fatto non derivi da “colpa” dell’organizzatore nel qual caso potrebbe scattare la copertura RC. I ciclisti con tesserino di un EPS sono coperti da assicurazione RC-Infortuni. Ai ciclisti privi di tale tesserino, per poter partecipare, viene solitamente offerto l’acquisto di una tessera giornaliera RC-Infortuni.
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